Voucher

Caro Cliente, di seguito riportiamo le informazioni relative alla gestione di Scam viaggi dell’emergenza COVID-19 al fine di tutelarti in questo momento particolare, caratterizzato da uno scenario mutevole.

Organizzazione di Viaggi con data di partenza entro il 30 settembre 2020

Ai sensi dell’art. 182 della Legge Numero 77 del 17/07/2020, di conversione del D.L. 34/2020 Scam Viaggi in qualità di organizzatore ha emesso un voucher di valore pari alle somme ricevute dal viaggiatore/contraente del contratto di Viaggio in esecuzione del mandato che il Viaggiatore le ha conferito per recessi esercitati entro il 31 luglio 2020 (comma 11, art. 182 della legge 17 luglio 2020, n. 77) e successiva legge dal 21 Maggio 2021 numero 69 (modifica dell’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020 che ha  portato l’estensione della validità dei voucher da 24 a TRENTA mesi ) .

L’emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non ha richiesto alcuna forma di accettazione da parte del Viaggiatore (comma 12, art. 182 della legge 17 luglio 2020, n. 77).

Scam Viaggi ha proceduto pertanto all’emissione di voucher per tutte le pratiche annullate in conformità alle misure di restrizione disposte dalle Autorità Governative a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID 19 rientranti nelle casistiche previste con partenza fino al 30 settembre 2020 incluso,

Tutti i voucher emessi da Scam Viaggi hanno le seguenti caratteristiche:

  • Hanno quale beneficiari i viaggiatori indicati nella prenotazione originaria.
  • Sono nominativi e non cedibili, salvo eventuali deroghe concordate ed autorizzate da Scam Viaggi.
  • Valgono per prenotazioni entro TRENTA mesi dalla data di emissione. La durata della validità dei voucher pari a 30 mesi si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 2020, n. 77. In ogni caso, decorsi TRENTA mesi dall’emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati per la riprogrammazione del viaggio e/o dei servizi è corrisposto il rimborso dell’importo versato.
  • Sono frazionabili: qualora la nuova prenotazione dovesse essere di importo inferiore al valore del voucher, Scam Viaggi aggiornerà il valore del voucher detraendo l’importo utilizzato, così che il restante importo potrà essere utilizzato per ulteriori prenotazioni da effettuarsi entro 30 mesi dalla data di emissione del voucher originale.
  • Sono convertibili in denaro a scadenza, nel caso di mancato utilizzo nel periodo di validità.
  • Ai fini della garanzia al viaggiatore contro il rischio di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e/o del venditore, varranno le norme di legge di cui all’art. 47 comma 2, Codice del Turismo, pertanto i soggetti giuridici (Assicurazioni, Società Consortili, Fondi) rispettivamente garanti dell’organizzatore e del venditore per il caso di insolvenza o fallimento, risponderanno nei confronti del viaggiatore ciascuno nei limiti delle somme imputabili al soggetto da essi garantito

Intermediazione di singoli servizi o di pacchetti turistici

Ai sensi dell’art. 182 della Legge Numero 77 del 17/07/2020, di conversione del D.L. 34/2020 Scam Viaggi in qualità di intermediario ha trasmesso ai viaggiatori i voucher emessi dagli organizzatori/fornitori  di valore pari alle somme ricevute dal viaggiatore/contraente del contratto di Viaggio in esecuzione del mandato che il Viaggiatore le ha conferito per recessi esercitati entro il 31 luglio 2020 (comma 11, art. 182 della legge 17 luglio 2020, n. 77). Il vettore, la struttura ricettiva e l’organizzatore procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all’emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro 30 mesi dall’emissione. Limitatamente ai voucher emessi in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso può essere richiesto decorsi dodici mesi dall’emissione.

La durata della validità dei voucher pari a TRENTA mesi prevista dagli altri contratti si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della disposizione sopra richiamata. In ogni caso, decorsi TRENTA mesi dall’emissione, per i voucher emessi dagli organizzatori non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi, è corrisposto il rimborso dell’importo versato.

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